Sembra facile da scrivere, ma quando è ora di spiegarlo, 9 volte su dieci si confondono i due nomi… (non so a te, ma a me capita molto spesso…)
Non è il funzionamento di entrambi che trae in inganno o gli ambiti di applicazione, ma facilmente si possono scambiare i nomi.
La differenza tra deducibilità e detraibilità è basata sulla modalità di calcolo dell’imposta prima o dopo il calcolo del reddito imponibile.
La differenza tra deduzioni e detrazioni è utile in fase di dichiarazione annuale dei redditi.
Cos’è la Deducibilità?
La deducibilità è la sottrazione delle spese (costi) deducibili dal reddito prima di calcolare l’imposta.
REDDITO – COSTI DEDUCIBILI = REDDITO IMPONIBILE Sulla base del reddito imponibile si calcola poi l’imposta da pagare.
Per quanto riguarda i costi deducibili che ci interessano più da vicino, sono da ricordare i versamenti alla Previdenza Integrativa che sono deducibili dal reddito imponibile per un importo massimo di 5.164,57 euro. Da ricordare che tale somma riguarda anche l’eventuale contributo del datore di lavoro e versamenti effettuati a favore di soggetti fiscalmente a carico. Non si può dedurre la quota di TFR eventualmente versata in un fondo pensionistico o altra forma di previdenza integrativa personale. Da ricordare anche che eventuali premi eccedenti tale somma e quindi non dedotti, vanno comunicati entro l’anno alla Società che gestisce il fondo che provvede ad annotare tale indicazione per utilizzarla al momento della prestazione.
Abbiamo parlato piu’ approfonditamente qui della fiscalità della previdenza complementare.
Cos’è la Detraibilità?
La detraibilità è la sottrazione dei costi detraibili dopo aver calcolato il reddito imponibile e l’imposta da versare.
I costi detraibili sono sottratti direttamente dall’imposta.
IMPOSTA NETTA = IMPOSTA – COSTI DETRAIBILI In genere è possibile portare in detrazione soltanto una percentuale delle spese detraibili (es. 19%).
La percentuale di attribuzione delle spese detraibile varia a seconda della tipologia dei costi da detrarre.
Visto che parliamo di risparmi e finanza, la parte dei costi detraibili che ci interessa approfondire è quella relativa a:
- PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI
- PREMI PER LE ASSICURAZIONI PER IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA.
Le prime riguardano i premi versati per le polizze caso morte (ad esempio le temporanee caso morte) o per il rischio invalidità permanente non inferiore al 5%. Sono comprese anche quelle coperture che vengono inserite nell’assicurazione dei veicoli: le infortuni conducente.
Per queste polizze, è prevista la detrazione del 19% con un limite (anche per più’ polizze) di 530 Euro.
Le seconde invece sono le cosiddette polizze LONG TERM CARE che coprono il rischio di non autosufficienza (a compiere gli atti di vita quotidiana quali alzarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi, ecc.)
Per queste polizze, è prevista la detrazione del 19% con un limite di 1291,14 euro (al netto di eventuali premi per rischio morte o invalidità permanente).
DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, RISPARMIO ENERGETICO, MOBILI E GIARDINI per spese effettuate nel 2018
In relazione ai casi suddetti, è interessante la Guida dell’Agenzia delle Entrate che potete trovare qui.
Per ogni dubbio o chiarimento, basta rivolgersi al proprio commercialista o caf.
Per chi vuole approfondire da solo, le istruzioni del 730 o del modello unico sono comunque una fonte molto esaustiva di informazioni e dati.
Approfondiremo ancora la tematica poiché riguarda il mondo del risparmio.
Molto chiaro. Grazie
Grazie per aver letto.!!