La fiscalità nella Previdenza Complementare

La fiscalità della Previdenza Complementare

Come vengono tassati il PIP, FIP e il Fondo Pensione

Con la Legge 243/2004, e succ. Decreto Legislativo 252/2005, la  Riforma Maroni, viene definita la disciplina fiscale nella Previdenza Complementare.

Fiscalità nella fase di contribuzione

Sono indicati gli  incentivi fiscali che danno la possibilità di dedurre dal proprio reddito imponibile Irpef i versamenti ai Fondi Pensione e PiP nella misura massima di 5.164, 57 euro, portando quindi un risparmio fiscale progressivo in funzione della aliquota fiscale IRPEF di appartenenza (dal 23% al 43%)

Ovviamente in questo limite di deducibilità, rientrano i contributi versati a favore di una propria posizione, quelli versati a favore di famigliari a carico e i contributi versati dal datore di lavoro, qualora fosse previsto. La quota di TFR immessa nella posizione, invece, non è fiscalmente deducibile e non rientra nel limite suddetto.

Resta la facoltà di poter versare anche un importo superiore a quello del limite fiscalmente deducibile.

Ad esempio, un imprenditore potrebbe voler accantonare 10.000 euro sul suo fondo pensione. 5.164,57 euro, saranno portati in deduzione dal suo reddito imponibile. La differenza, ovvero 4.835,43 in questo caso, per poter risultare esentasse al momento della prestazione pensionistica finale, dovranno essere comunicati al Fondo entro l’anno successivo al versamento.

La tassazione dei rendimenti e l’esenzione del bollo

La Previdenza Complementare ha, rispetto ad altre categorie di investimenti, una tassazione diversa (piu’ bassa) dei rendimenti finanziari.

Dal 2013 al 2015, sono state modificate le percentuali di tassazione che sono passate dall’11% all’11,50% per finire al 20% esclusa la parte dell’investimento in Titoli di Stato che viene tassata al 12,50%

L’imposta annuale del 2 per mille (o 0,20%) in vigore dal 2014 sugli strumenti finanziari, non colpisce la Previdenza Complementare (e le Polizze Vita ramo 1)

Tassazione dell’importo finale al momento della prestazione pensionistica

Al momento della prestazione pensionistica complementare (devono essere maturati i requisiti per il diritto alla pensione pubblica e devono essere trascorsi almeno 5 anni dalla sottoscrizione di forme di previdenza complementare), sia che la prestazione avvenga in capitale (tutto o in parte, in funzione della rendita annua ottenuta rispetto all’assegno sociale con questo calcolo), o in rendita (di qualsiasi tipo), la tassazione è, al massimo, del 15% dell’importo relativo ai premi versati e già dedotti in fase di contribuzione.

Se la partecipazione è durata molti anni, la tassazione si riduce di 0,30% ogni anno successivo al quindicesimo e può arrivare ad un minimo del 9% (con una partecipazione al fondo di 35 anni o più). Tali percentuali (massimo di 15% e minimo di 9%) riguardano anche la parte del TFR portata al Fondo Pensione, che se rimasta in azienda, verrebbe tassata separatamente con la propria aliquota media IRPEF, con di minimo il 23% ed un massimo del 43% (!)

Quindi: questa tassazione (dal 15% al 9%) riguarda solo il totale dei premi versati (gia’ dedotti) e dell’eventuale TFR versato nel Fondo (non riguarda eventuali premi non dedotti e la plusvalenza finale)

Infatti, eventuali premi versati che hanno superato il massimale di 5164,57 Euro e che sono stati comunicati alla compagnia come NON DEDOTTI, non vengono tassati.

La parte deI rendimenti finanziari ottenuti e già tassati nella fase di accumulo, non vengono tassati all’erogazione.

La parte di rendimenti finanziari ottenuti nella fase di pensionamento, nel caso di erogazione in rendita, viene tassata con imposta sostitutiva del 26%.

Appare chiaro, anche con la scelta di una linea di investimento che avesse ottenuto un  rendimento bassissimo o anche nullo (esistono linee garantite che consentono di avere a scadenza come minimo il capitale versato al netto dei costi), che un risparmiatore che avesse versato per almeno 5 anni, avrebbe ottenuto solo per effetto del risparmio fiscale un “rendimento sull’operazione” del 28%  al lordo dei costi di caricamento (ovviamente ove presenti) e della quota annua (qualche decina di euro).

Facciamo l’esempio di prima: un aderente che prevede di andare in pensione fra 5 anni e vuole aderire ad una forma di previdenza complementare:

Versa 5.164 Euro ogni anno (25.822,85 Euro in 5 anni), portandoli in deduzione dal reddito imponibile, il pari a 2.221 euro all’anno ovvero 11.105 euro in 5 anni.

Il “costo effettivo” dell’operazione è di 14.717,85 euro (25.822,85-11.105)

Al momento della prestazione, con le regole attuali può ottenere al massimo il 50% del capitale e il resto in rendita, salvo che il 70% del montante finale che convertito in rendita (applicando il coefficiente di conversione in rendita stabilito dal Fondo) dia come risultato una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale.

In tal caso l’aderente può richiedere il 100% del capitale finale.

Nel 2020, l’assegno sociale è pari a 5980 Euro. Il 50% è pari a 2.290 Euro. 

Nel 2021, l’assegno sociale è pari a 5983,64 Euro. Il 50% è pari quindi a 2991,82 Euro

Ipotizziamo che la gestione non abbia dato nessun rendimento finanziario e che il capitale finale sia pari al capitale versato, al netto dei costi annui e il costo di adesione (avendo aderito ad un Fondo Pensione Aperto, non ha avuto costi di caricamento sul versato) che ipotizziamo essere in totale 150 euro.

Alla fine, il capitale sarà pari a 25.672, 85 euro. Questo capitale, che sicuramente potrà essere erogato totalmente sotto forma di capitale (per il calcolo sovra esposto la rendita che uscirà dal calcolo sarà sicuramente inferiore ai 2.292 euro annui del 50% dell’assegno sociale), verrà tassato con una imposta sostitutiva del 15%.

L’aderente percepirà pertanto: 25.672,85 – 3.850,92 (15% di 25.672,85) euro, ovvero: 21.821,93 euro.

Il costo effettivo (al netto del risparmio fiscale) totale dell’operazione era stato di 14.717,85 euro.

Il rendimento finale dell’operazione (al netto del rendimento dell’investimento) è quindi pari a 21.821,93-14.717,85, ovvero: 7.104,08 Euro, pari ad un rendimento semplice del 27,51% in 5 anni, dato esclusivamente dal risparmio fiscale. (*)

Tassazione delle anticipazioni, dei riscatti e dei trasferimenti

In caso di riscatto, la tassazione è del 23% se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da l’inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Nei casi indicati si applica la percentuale del 15% con riduzione annua dello 0,30% dopo il quindicesimo anno con un massimo di 6 punti percentuali ovvero con una percentuale minima del 9% con 35 anni di contribuzione.

In caso di anticipazioni: per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.

Nei casi indicati si applica la percentuale del 15% con riduzione annua dello 0,30% dopo il quindicesimo anno con un massimo di 6 punti percentuali ovvero con una percentuale minima del 9% con 35 anni di contribuzione.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, l’operazione è esente.

Altri vantaggi della Previdenza Integrativa

Ci sono ulteriori vantaggi da non sottovalutare:

  • in caso di morte prima della prestazione, gli eredi non pagano imposta di successione;
  • durante la fase di contribuzione il montante è completamente impignorabile ed insequestrabile poiché intangibile come definita dall’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005);
  • la prestazione finale e le anticipazioni per spese sanitarie possono essere pignorate con un massimo di 1/5

Conclusioni

La Previdenza Complementare va ben oltre chiaramente quanto detto sopra, specialmente riguardo a posizioni relative a nuovi occupati dove il gap previdenziale sarà decisamente elevato e l’aspetto fiscale DEVE passare in secondo piano rispetto all’urgenza dell’accantonamento per sfruttare il fattore tempo solo grazie al quale sarà possibile costruire montanti di una certa entità.

L’aspetto fiscale, in questi anni è stato invece usato come specchietto per attirare l’attenzione su questo tipo di prodotti che probabilmente non avrebbero diversamente ottenuto neanche i risultati, ancora scarsi fino ad oggi raggiunti.

Se questa leva puo’ essere usata per contribuenti con redditi elevati ed eta’ avanzata vicina alla pensione, per chi è agli inizi della contribuzione (anche i minori possono aprire una forma pensionistica integrativa) e che ha redditi non elevati, l’aspetto piu’ importante è sicuramente il tempo a disposizione, magari utilizzando linee che tengano conto dell’età dell’aderente (life cycle) e che quindi sfruttino il tempo a disposizione per cercare performance nei mercati azionari per poi ridurre il rischio e cercare di proteggere il capitale, quando il periodo dell’erogazione si avvicina.

* questo calcolo (S. E. & O.) è relativo all’ipotetica adesione di un risparmiatore con 5 anni alla pensione pubblica,  che rientra in una aliquota fiscale del 43%, che può versare per 5 anni la somma di 5.164,57 euro su un Fondo Pensione Aperto, senza costi di caricamento, con una spesa di adesione e di spesa annua di 25 euro, su una linea di investimento garantita (rendimento minimo garantito 0%), che al termine dei 5 anni non ha generato nessun rendimento finanziario positivo.

Non va inteso come consiglio di investimento ma come approfondimento fiscale. Si prega di verificare la propria posizione con il proprio consulente finanziario e/o con il proprio consulente fiscale.

DaFederico Ferro

Marito, padre, consulente finanziario.

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