L’attività di intermediazione di assicurazione e riassicurazione è riservata agli iscritti nel Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto presso l’ISVAP (RUI).
Il RUI è suddiviso in cinque sezioni:
sezione A: agenti;
sezione B: mediatori;
sezione C: produttori diretti;
sezione D: banche, intermediari finanziari, Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
sezione E: addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.
Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A e B del RUI è previsto il possesso di requisiti di onorabilità e di di professionalità nonché la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l’attività svolta valida in tutto il territorio EU. Per i soli iscritti alla Sezione B è richiesta anche l’adesione al fondo Consap.
Per i produttori diretti iscritti nella sezione C e per i soggetti iscritti nella Sezione E è previsto il possesso di requisiti di onorabilità (attestati anche mediante autocertificazione) e di professionalità (accertati dall’impresa preponente).
Le società che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B ed E non devono essere assoggettate a procedure fallimentari e devono aver affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione. Per le sole società di brokeraggio è prevista l’iscrizione nella medesima sezione anche del rappresentante legale e, ove nominati, dell’amministratore delegato e del direttore generale.
La cancellazione dal RUI è disposta dall’Isvap allorché ricorrano le cause di cui all’art. 113 del CAP, tra le quali la radiazione, il mancato esercizio dell’attività per oltre tre anni e il mancato pagamento del contributo di vigilanza. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di onorabilità.