Cos'è l'Ipoteca?

L’ipoteca è il diritto reale di garanzia sui beni immobili o beni mobili registrati opponibile anche al terzo acquirente e che consente al creditore di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (art. 2808 cod. civ.).
Può avere ad oggetto beni del debitore o di un terzo (es. autoveicoli, cfr. art. 2810 cod. civ.) e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.  
Deve essere iscritta su beni specificamente indicati e per una somma determinata di denaro.
Può essere:
legale quando è stabilita dalla legge, ad esempio a favore dell’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione (art. 2817 cod. civ.);
– giudiziale quando deriva da un provvedimento del giudice (ad es. decreto ingiuntivo);
– negoziale quando deriva da contratto o da atto unilaterale diverso dal testamento.
L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione; i crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.
Il creditore ipotecario di grado inferiore subisce la prelazione dei creditori ipotecari di grado superiore ma ha prelazione nei confronti dei creditori ipotecari di grado successivo al proprio e nei confronti degli altri creditori non garantiti.

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione.

DaFederico Ferro

Marito, padre, consulente finanziario.

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