L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
È detto “stragiudiziale” perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l’arbitrato.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Il cliente può rivolgersi all’Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario, presentando a essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell’Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.
La Banca d’Italia fornisce i mezzi per il funzionamento dell’ABF.
Come si fa il ricorso?
ECCO LA PROCEDURA PASSO DOPO PASSO
1. IL RECLAMO ALL’INTERMEDIARIO
Prima di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, è necessario presentare un reclamo all’intermediario che deve avere al suo interno un apposito ufficio o una persona responsabile della gestione dei reclami.
Il reclamo deve avere una risposta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Se accolto, l’intermediario comunica al cliente il tempo necessario per risolvere il problema.
2. IL RICORSO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della risposta, il cliente può presentare ricorso all’Arbitro, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.
Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. Il versamento può essere effettuato:
con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario”-IBAN IT71M0100003205000000000904;
con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario”;
in contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico con eccezione delle unità specializzate nella vigilanza.
In tutti i casi occorre indicare la causale “Ricorso ABF” e il codice fiscale o la Partita IVA del cliente cui il ricorso si riferisce.
Copia della ricevuta che attesta il pagamento deve essere inviata insieme al ricorso, che altrimenti sarà irricevibile.
3. L’INVIO DEL RICORSO
Il modulo per il ricorso è disponibile sul sito dell’ABF e presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico (Elenco filiali). Una copia del modulo è inoltre acclusa alla “Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario”, scaricabile sul sito dell’ABF.
Il modulo compilato e firmato, con i relativi allegati, e l’attestazione del pagamento di 20 euro devono essere inoltrati, personalmente o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) con una di queste modalità:
per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC), alla Segreteria tecnica territorialmente competente (presso le Filiali di Milano, Roma o Napoli) o ad una qualunque delle Filiali della Banca d’Italia;
a mano, presso una delle Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico che lo inviano alla Segreteria tecnica territorialmente competente.
4. LA COMUNICAZIONE DEL RICORSO ALL’INTERMEDIARIO
Non appena presentato il ricorso all’Arbitro il cliente deve inviarne copia all’intermediario con lettera raccomandata AR o per posta elettronica certificata (PEC).
Attenzione! Se il cliente non invia copia del ricorso all’intermediario la procedura può bloccarsi o subire forti ritardi.
Dalla ricezione della comunicazione, infatti, l’intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso.
5. L’ISTRUTTORIA
La Segreteria tecnica svolge l’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti.
Per questo è importante che il ricorso sia completo e regolare e che sia presentato nei termini, altrimenti è irricevibile.
La Segreteria tecnica e il Collegio possono comunque chiedere alle parti di fornire ulteriori documenti. Questa richiesta comporta la sospensione del termine di 60 giorni per la decisione da parte del Collegio, di cui viene data comunicazione alle parti.
L’INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA
Se nel corso del procedimento il Collegio rileva che per la controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione, il Collegio stesso interrompe il procedimento. Se la conciliazione fallisce, il ricorso può essere riproposto entro 6 mesi dal fallimento senza che sia necessario presentare un nuovo reclamo all’intermediario.
Può inoltre accadere che prima della decisione del Collegio la controversia venga portata dall’intermediario anche all’attenzione dell’autorità giudiziaria o di arbitri.
In tal caso, la Segreteria tecnica invita il cliente a dichiarare se ha comunque interesse a proseguire il procedimento davanti all’ABF. Se il cliente manifesta il proprio interesse entro 30 giorni, il procedimento prosegue; in caso contrario, il Collegio dichiara l’estinzione del procedimento.
6. LA DECISIONE
Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell’intermediario oppure dalla data di scadenza del termine di presentazione. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta nel corso dell’istruttoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. La Segreteria tecnica comunica alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni dalla pronuncia.
Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
7. LA PUBBLICITA’ DELL’INADEMPIMENTO
Se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora al funzionamento della procedura, il suo inadempimento è pubblicato su questo sito, sul sito web della Banca d’Italia e, a spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.
E’ inadempiente l’intermediario che:
non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario;
non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
non versa alla Banca d’Italia il contributo spese di 200 euro dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Non collabora al funzionamento della procedura l’intermediario che:
non versa il contributo dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari;
omette o invia in ritardo la documentazione richiesta, se questo impedisce all’ABF di decidere la controversia.
La modulistica da usare si scarica qui:
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/ilRicorso/modulistica
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