A differenza delle garanzie reali, che sono sempre tipiche, le garanzie personali possono essere tipiche o atipiche.
La fideiussione (garanzia personale tipica) è il contratto mediante il quale un soggetto (fideiussore), obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche qualora il debitore non ne abbia conoscenza (art. 1936 cod. civ.).
La fideiussione:
può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura, con la previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito;
non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per l’obbligazione assunta da un incapace;
non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose;
può essere prestata anche per una sola parte del debito o a condizioni meno onerose;
può essere prestata da più persone per un medesimo debitore e a garanzia dello stesso debito. In tal caso ciascun fideiussore è obbligato per l’intero, salvo sia pattuito il beneficio della divisione.
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore e ha diritto di regresso contro il debitore principale benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.