Cos'è la Cessione del Quinto?

La cessione del quinto puo’ riguardare lo stipendio o la pensione.

La cessione del quinto è una forma di credito al consumo non finalizzata, concessa a fronte della cessione volontaria di una quota parte del proprio stipendio mensile (o della pensione). Può essere richiesta da lavoratori pubblici o privati, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. In tale ultimo caso la cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell’operazione, deve ancora trascorrere fino alla scadenza del contratto in corso (art. 13 del Testo unico approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).

I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o, al massimo, dieci anni. Tuttavia, l’impiegato o il salariato cui manchino meno di dieci anni, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Qualora lo stipendio o salario sul quale grava la cessione si riduce di oltre un terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto.

Non può essere contratta una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei suddetti termini con lo stesso o con altro istituto, a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso, fermo restando il limite del quinto dello stipendio.

Anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente cessione.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Ai sensi dell’art. 1, commi 3 e ss., d. P.R. n. 180/1950, i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 TUB prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’INPS, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. In detti casi è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo.

Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al citato d.P.R. n. 180/1950 hanno effetto dal momento della loro notifica ai debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.

DaFederico Ferro

Marito, padre, consulente finanziario.

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