Cos’è il Factoring?
Il factoring è un contratto con cui un imprenditore (cedente o fornitore) trasferisce o si obbliga a trasferire in esclusiva a titolo oneroso ad un altro soggetto (cessionario o factor) la totalità o parte dei crediti derivanti dall’esercizio dell’impresa verso i propri clienti (debitori ceduti) in cambio di una controprestazione in denaro o in servizi.
Ai fini dell’applicazione della disciplina del factoring (legge 21 febbraio 1991, n. 52) il cedente deve essere un imprenditore, il factor deve essere una banca o un intermediario finanziario autorizzato e la cessione deve avere ad oggetto i crediti inerenti all’impresa.
I crediti futuri possono essere oggetto di cessione in massa purché relativi a contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi.
Ove non si rinvengano tali caratteristiche, si applicano esclusivamente le norme del codice civile in materia di cessione del credito (art. 1260 e ss. Cod. civ.).
Pro solvendo o pro soluto?
La cessione dei crediti può avvenire pro solvendo o pro soluto.
Nella cessione pro solvendo il cedente garantisce al cessionario la solvenza dei debitori ceduti; nella cessione pro soluto non la garantisce con la conseguenza che il rischio dell’insolvenza ricade esclusivamente sul cessionario.
Nel silenzio del contratto, la cessione si considera pro solvendo, per cui il cedente garantisce la solvenza del debitore nei limiti del corrispettivo pattuito, salvo che il cessionario rinunci in tutto o in parte alla garanzia.