Si parla di “aggiotaggio” quando ci si riferisce a sistemi o condotte ovviamente illeciti che alterano il regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Si parla quindi di manipolazione di mercato che puo’ avvenire ad esempio diffondendo false informazioni relative a strumenti finanziari, oppure attuando operazioni per alterare artificiosamente il valore di detti strumenti finanziari, oppure attuando operazioni che causano variazioni del valore degli strumenti finanziari.
L’aggiotaggio è un reato, disciplinato dal codice penale, che all’articolo 501, intitolato “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, recita:
«Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1. se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2. se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici».
Fonti: Sole24ore, Wikipedia, Codice Penale.